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12 giugno 2017

IN ARRIVO ANCORA RESPONSABILITA' PENALI PER I PROGETTISTI

Nuove e pesanti sanzioni  penali per i professionisti delle costruzioni.


 


 


 


Il quadro di responsabilità già gravoso per progettisti, direttori dei lavori e collaudatori, è destinato ad appesantirsi ora ulteriormente. 


La considerazione emerge facilmente leggendo l'ultima stesura dello SCHEMA di DECRETO approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi in materia di prodotti da costruzione.


Lo schema di decreto legilslativo si è reso necessario per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (UE) N°305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione abrogando la Direttiva 82/106 CEE.


 


Il punto dolente per i professionisti è che nell'ultima stesura, diversamente dalle precedenti che si concentravano invece  sulle responsabilità del produttore dei materiali, sono state inserite responsabilità  anche per i professionisti che prescrivono o utilizzano  materiali non conformi, con sanzioni  particolarmente pesanti poi in caso di materiali ad uso strutturale o anticendio.


Il 2° comma dell'art.20  prevede infatti sanzioni anche detentive oltre che per il costruttore, anche per il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore che prescrivono o utilizzini materiali non conformi.


Così infatti il 2° comma dell'art.20 “il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.


 Qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sarà punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro".  


I mesi di arresto salgono poi a sei per il costruttore, direttore dei lavori e collaudatore (1° comma art.20).